Art. 17
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte III

Art. 17

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In vigore dal 9 set 1962
. La restituzione dei marchi ai titolari tedeschi non pregiudica i diritti delle persone fisiche o giuridiche, che abbiano fatto legittimo uso dei marchi stessi anteriormente al 16 settembre 1947.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-17