Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte III

Art. 12

In vigore dal 9 set 1962
. 1. I marchi di fabbrica e di commercio tedeschi depositati il Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa prima del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi iscritti prima di tale data ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Madrid dei 14 aprile 1891, nel registro internazionale a nome di persone fisiche o giuridiche tedesche, restano nella piena disponibilità di dette persone o dei loro successori od aventi causa. 2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa o nel registro internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, già controllate da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico o ai loro successori ed aventi causa. 3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-12

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Art. 12 Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961. — Testo vigente | Portale Normativo