Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte III
Art. 12
12 / 28In vigore dal 9 set 1962
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1. I marchi di fabbrica e di commercio tedeschi depositati il Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa prima del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi iscritti prima di tale data ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Madrid dei 14 aprile 1891, nel registro internazionale a nome di persone fisiche o giuridiche tedesche, restano nella piena disponibilità di dette persone o dei loro successori od aventi causa.
2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa o nel registro internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, già controllate da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico o ai loro successori ed aventi causa.
3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-12