Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte II

Art. 11

In vigore dal 9 set 1962
. I diritti di creditori tedeschi garantiti da ipoteche o simili privilegi su beni immobili siti in Germania, ivi compreso il Land Berlino di proprietà di cittadini italiani, non costituiscono beni nemici sequestrabili agli effetti delle disposizioni di guerra vigenti in Italia Marchi d'impresa tedeschi in Italia
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-11

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