Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte II
Art. 11
11 / 28In vigore dal 9 set 1962
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I diritti di creditori tedeschi garantiti da ipoteche o simili privilegi su beni immobili siti in Germania, ivi compreso il Land Berlino di proprietà di cittadini italiani, non costituiscono beni nemici sequestrabili agli effetti delle disposizioni di guerra
vigenti in Italia Marchi d'impresa tedeschi in Italia
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-11