Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte III
Art. 14
In vigore dal 9 set 1962
.
1. Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non prenderà alcuna decisione in merito ai marchi considerati nel precedente articolo.
2. Durante tale periodo le parti interessate italiana e tedesca potranno raggiungere un'intesa sulla, proprietà o sull'uso del marchio, avvalendosi a tal fine anche dei buoni uffici dei due Governi.
3. In caso d'intesa, non applicheranno le misure coercitive previste al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-14