Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte II
Art. 9
In vigore dal 9 set 1962
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Qualora i beni di cui al precedente e gli importi di cui al precedente non possano essere messi a disposizione degli aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi dalla Repubblica Federale di Germania.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-9