Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte II

Art. 9

In vigore dal 9 set 1962
. Qualora i beni di cui al precedente e gli importi di cui al precedente non possano essere messi a disposizione degli aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi dalla Repubblica Federale di Germania.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-9

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Art. 9 Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961. — Testo vigente | Portale Normativo