Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario›Parte II
Art. 5
In vigore dal 9 set 1962
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1. I beni tedeschi in Italia non saranno più sequestrati o venduti a scopo di liquidazione.
2. Le disposizioni speciali italiane per il sequestro e la liquidazione dei beni tedeschi sono abrogate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-5