Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte II

Art. 5

In vigore dal 9 set 1962
. 1. I beni tedeschi in Italia non saranno più sequestrati o venduti a scopo di liquidazione. 2. Le disposizioni speciali italiane per il sequestro e la liquidazione dei beni tedeschi sono abrogate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-5

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