Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte I

Art. 2

In vigore dal 9 set 1962
. 1. Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-2

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