Art. 9
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziarioParte II

Art. 9

9 / 28
In vigore dal 9 set 1962
. Qualora i beni di cui al precedente e gli importi di cui al precedente non possano essere messi a disposizione degli aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi dalla Repubblica Federale di Germania.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-14;1263#art-apr-9