Regolamento›Titolo I
Art. 8
Uffici delle ripartizioni e delle zone di verificazione
In vigore dal 1 apr 1962
In ogni località, non sede di U.T.I.F., ma sede di ripartizione o di zona di verificazione, può essere istituito un ufficio presso il quale il personale residente nella località stessa ed addetto alla ripartizione o alla zona dovrà trovarsi nelle ora in cui non sia impegnato nei servizi esterni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-8