RegolamentoTitolo I

Art. 8

Uffici delle ripartizioni e delle zone di verificazione

In vigore dal 1 apr 1962
In ogni località, non sede di U.T.I.F., ma sede di ripartizione o di zona di verificazione, può essere istituito un ufficio presso il quale il personale residente nella località stessa ed addetto alla ripartizione o alla zona dovrà trovarsi nelle ora in cui non sia impegnato nei servizi esterni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-8

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