Regolamento›Titolo I
Art. 3
Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F. )
In vigore dal 1 apr 1962
Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione
(U.T.C.I.F.)
L'ufficio Tecnico Centrale diete Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F.), costituito in seno alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, attende al coordinamento dei servizi tecnici delle imposte di fabbricazione. Di esso fa parte il laboratorio elettrotecnico centrale.
Dall'Ufficio tecnici centrale delle imposte di fabbricazione dipendono il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.
All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione è preposto un ispettore generale delle imposte di fabbricazione che ne assume il titolo di direttore. Il predetto Ufficio è diviso in reparti a ciascuno del quali è assegnato un ingegnere capo ed, eccezionalmente, un ingegnere superiore.
A detto Ufficio è, altresì assegnato il necessario personale tratto dai ruoli delle imposte di fabbricazione.
All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione sono attribuite le mansioni risultanti dalla ripartizione dei servizi della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.
Oltre alla funzione di coordinamento sono attribuiti allo Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione l'esame dei progetti di costruzione dei fabbricati, destinati ad accogliere gli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, eseguiti dagli organi tecnici competenti, nonché i compiti tecnici afferenti i fabbricati medesimi, non riservati ad altre Amministrazioni.
In particolare l'U.T.C.I.F. attende:
a) agli studi ed alle indagini sui procedimenti tecnico-industriali di produzione di generi soggetti o da assoggettarsi ad imposta di fabbricazione e sulle questioni tecnico-economiche relative ai costi di produzione dei prodotti soggetti ad imposta;
b) all'elaborazione dei programmi relativi ai corsi di preparazione, di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;
c) alla formulazione dei pareri di carattere tecnico su questioni concernenti i servizi delle imposte di fabbricazione;
d) all'esame preventivo degli atti concernenti le controversie che insorgono sulla qualificazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;
e) alle trattazioni tecnico-normative riguardanti la sistemazione, agli effetti della sicurezza fiscale, degli Impianti, degli apparecchi e dei macchinari negli opifici che producono generi soggetti ad imposte di fabbricazione, nonché alla trattazione delle relative controversie eventualmente sorte tra ditte ed Amministrazione;
f) all'elaborazione di relazioni sull'andamento del servizio tecnico, suggerendo, ove occorra, le opportune innovazioni per la migliore esecuzione del servizio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-3