Regolamento›Titolo I
Art. 4
Attribuzioni e compiti degli U.T.I.F.
In vigore dal 1 apr 1962
Gli U.T.I.F. sono diretti da ingegneri capi.
Gli U.T.I.F., la cui circoscrizione territoriale è stabilita dall'allegato n. 3 alla legge 14 marzo 1961, n. 173, provvedono, a mezzo del personale ad essi assegnato, al servizi tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione e da ogni altra norma riguardante la materia delle imposte stesse.
Detti Uffici effettuano le stime dei beni mobili ed immobili destinati ad essere vincolati a garanzia della imposta di fabbricazione.
Essi attendono, altresì, ai compiti relativi alla radiofonia per conto della Direzione generale delle tasse e imposte indirette, nonché ai servizi concernenti le fabbriche di fiammiferi, di cartine e tubetti per, sigarette per conto della Amministrazione dei monopoli di Stato, rispettivamente ai sensi del regio decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 1917, e dell' della legge 8 agosto 1895, n. 486 allegato E e dell' del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 Essi esplicano, inoltre, tutti quei compiti che sono loro devoluti da leggi speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-4