Regolamento›Titolo I
Art. 2
Assegnazione del personale agli U.T.I.F.
In vigore dal 1 apr 1962
Il personale delle Imposte di fabbricazione è assegnato egli U.T.I.F. con determinazioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento.
I militari della Guardia di finanza, necessari per i servizi di vigilanza delle fabbriche, vengono richiesti dall'ingegnere capo ai competenti Comandi di gruppo.
I compiti normali da affidarsi ai militari dovranno risultare da appositi ordini di servizio, predisposti dalla competente Sezione dell'U.T.I.F. ed approvati dall'ingegnere capo, dei quali sarà data anche comunicazione, per norma, ai predetti Comandi.
I militari, invece, che eventualmente occorressero per coadiuvare il personale civile nelle funzioni o incarichi di limitata importanza tecnica, contabile ed amministrativa, sono richiesti, di volta in volta, al Comando generale del Corpo dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, alla quale dovranno essere precisati dagli U.T.I.F. la durata, il compito e la sede per cui si richiede il distacco.
Nei casi di eccezionale urgenza e di breve durata può provvedere il Comando locale, a richiesta degli stessi U.T.I.F.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-2