Regolamento›Titolo I
Art. 5
Sezioni e personale degli U.T.I.F.
In vigore dal 1 apr 1962
Ciascun U.T.I.F. è articolato in una o più Sezioni, Ad ogni Sezione e preposto un impiegato della carriera direttiva con la qualifica di ingegnere superiore o di primo ingegnere.
A ciascun U.T.I.F. il Ministero assegna il personale in relazione all'importanza ed entità dei servizi da svolgere nella circoscrizione.
L'assegnazione del personale è fatta precisando la residenza.
Nei casi di urgenti ed imprescindibili necessità di servizio, l'ingegnere capo può comandare, temporaneamente in missione, impiegati da una sede all'altra della circoscrizione dell'U.T.I.F. informandone nel contempo, il Ministero per telegrafo, nonché le Intendenze di finanza delle Province nel cui ambito hanno luogo i movimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-5