Regolamento›Titolo I
Art. 7
Personale delle ripartizioni e zone di verificazione
In vigore dal 1 apr 1962
A capo di ciascuna ripartizione è posto un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore capo, di procuratore principale o di primo procuratore.
Ciascuna zona di verificazione è affidata ad un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore.
Gli impiegati di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di risiedere nella località sede della ripartizione o della zona di verificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-7