RegolamentoTitolo I

Art. 7

Personale delle ripartizioni e zone di verificazione

In vigore dal 1 apr 1962
A capo di ciascuna ripartizione è posto un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore capo, di procuratore principale o di primo procuratore. Ciascuna zona di verificazione è affidata ad un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore. Gli impiegati di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di risiedere nella località sede della ripartizione o della zona di verificazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-7

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