Regolamento›Titolo I
Art. 13
Compiti specifici degli ispettori generali e degli ispettori capi
In vigore dal 1 apr 1962
Nelle visite ispettive ordinarie gli ispettori generali e gli ispettori capi:
a) controllano l'andamento degli U.T.I.F. ed accertano se il servizio proceda in modo da garantire efficacemente gli interessi erariali,
b) accertano se il personale assegnato all'Ufficio sia o meno presente in servizio e si informano sui compiti ordinari e sulla condotta del medesimo, procurando di conoscerlo di persona per stabilire una diretta valutazione dell'attitudine ai servizi cui esso è adibito o ad altri cui potrebbe più utilmente essere destinato;
c) si rendono conto della buona utilizzazione del personale sia in ufficio che nei servizi esterni;
d) accertano se tra il personale dell'Ufficio esistano buona armonia e la voluta disciplina;
e) verificano la tenuta dei registri di contabilità dei prodotti soggetti ad imposta, nonché la gestione, da parte dei consegnatari, del materiale delle imposte di fabbricazione, degli stampati a rigoroso rendiconto e dei beni mobili di ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-13