Regolamento›Titolo I
Art. 14
Direttore dell'U.T.C.I.F.
In vigore dal 1 apr 1962
L'ispettore generale, direttore dell'Ufficio tecnico erariale delle imposte di fabbricazione, ha la direzione e la vigilanza dei servizi e dei lavori assegnati al suo ufficio.
Egli sovraintende, altresì, al complesso dei servizi riguardanti il laboratorio elettrotecnico centrale, il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.
Il direttore dell'U.T.C.I.F., al pari degli altri ispettori generali espleta, anche fuori sede, quegli incarichi che il direttore generale ritenga di affidargli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-14