CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento
Art. 22
Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.
In vigore dal 14 set 1962
- Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) stabilire le condizioni, la misura e le modalità di
integrazione dei bilanci deficitari delle Mutue Aziendali;
b) deliberare sulle erogazioni dei fondi per le integrazioni
medesime;
c) deliberare sulla misura di eventuali riserve;
d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della
gestione relativa ai compiti di cui alle lettere da a) a f)
dell';
e) deliberare le eventuali erogazioni di cui alla lettera f)
dell';
f) deliberare in ordine alle questioni di cui alle lettere c),d), e) dell';
g) proporre alle Federazioni le eventuali modifiche delle norme relative alle Casse Mutue Aziendali anche in relazione alle
risultanze di gestione delle Casse stesse;
h) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i
licenziamenti del personale ed i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso;
i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente;
l) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
relativi alla gestione di cui alla lettera g) dell';
m) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle
risultanze dei conti consuntivi, le eventuali variazioni dei
contributi;
n) regolamentare l'assistenza di malattia mediante cure termali
ed autorizzare le Casse Mutue Aziendali ad effettuare
l'assistenza stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-22-3