Art. 22 · Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento

Art. 22

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Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.

In vigore dal 14 set 1962
- Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) stabilire le condizioni, la misura e le modalità di integrazione dei bilanci deficitari delle Mutue Aziendali; b) deliberare sulle erogazioni dei fondi per le integrazioni medesime; c) deliberare sulla misura di eventuali riserve; d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della gestione relativa ai compiti di cui alle lettere da a) a f) dell'; e) deliberare le eventuali erogazioni di cui alla lettera f) dell'; f) deliberare in ordine alle questioni di cui alle lettere c),d), e) dell'; g) proporre alle Federazioni le eventuali modifiche delle norme relative alle Casse Mutue Aziendali anche in relazione alle risultanze di gestione delle Casse stesse; h) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale ed i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso; i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente; l) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione di cui alla lettera g) dell'; m) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze dei conti consuntivi, le eventuali variazioni dei contributi; n) regolamentare l'assistenza di malattia mediante cure termali ed autorizzare le Casse Mutue Aziendali ad effettuare l'assistenza stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-22-3