CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento

Art. 25

Collegio dei Sindaci.

In vigore dal 14 set 1962
- Collegio dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sarà nominato dalla U.I.L.-Gas ed un altro supplente sarà nominato dalla F.I.D.A.G. Il terzo membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-25-3

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Collegio dei Sindaci. (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo