CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento
Art. 25
Collegio dei Sindaci.
In vigore dal 14 set 1962
- Collegio dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci è
composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla
Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sarà nominato dalla U.I.L.-Gas ed un altro supplente sarà nominato dalla F.I.D.A.G.
Il terzo membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori.
In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio
di Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-25-3