CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento

Art. 24

Sedute del Consiglio di Amministrazione.

In vigore dal 14 set 1962
- Sedute del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione si rinunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri o dal vice presidente. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere fatta, senza l'osservanza del termine dei dieci giorni, anche a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti. In seconda convocazione le sedute saranno valide, qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovrà aver luogo almeno dieci giorni dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta è redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva. Il Comugas dovrà inviare nel termine di giorni quindici dall'approvazione, copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, nonché del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni, alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;557#art-cda-24-3

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Sedute del Consiglio di Amministrazione. (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.) — Testo vigente | Portale Normativo