Art. 7
In vigore dal 23 giu 1962
Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti di cui al secondo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825#art-7