Art. 3

In vigore dal 23 giu 1962
In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.
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