Art. 5

In vigore dal 31 dic 1975
La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entra sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale. Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della, Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Dalla, data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825, e' elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto." La madesima modifica e' disposta (con l'art. 7, comma 1) anche dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825#art-5

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