Art. 2
In vigore dal 23 giu 1962
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all' la Regione si avvale, finché non sarà diversamente provveduto delle intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825#art-2