Art. 6
In vigore dal 23 giu 1962
Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825#art-6