Art. 8
In vigore dal 23 giu 1962
Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825#art-8