Art. 4
In vigore dal 27 mar 1962
Le graduatorie di cui al primo comma dell' e al primo comma dell' sono formate da apposite Commissioni in base a concorsi nazionali per titoli indetti dal Ministro per la pubblica istruzione per ciascuna specie di posti.
Le Commissioni giudicatrici sono composte ciascuna di tre membri, nominati dal Ministro e scelti come segue:
a) per i concorsi a posti negli istituti statali per sordomuti:
1) di un funzionario appartenente al ruolo del personale di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, o appartenente al ruolo degli ispettori centrali per l'istruzione elementare, con funzioni di presidente;
2) di un direttore di istituto statale per sordomuti;
3) di un insegnante di ruolo degli istituti statali per sordomuti.
Un funzionario di carriera direttiva dei Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe è aggregato alla Commissione con funzioni di segretario;
b) per il concorso a posti di maestra nell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione degli educatori dei minorati della vista, la Commissione è composta come indicato nella precedente lettera a), salvo che, in luogo del membro di cui al n. 2), sarà chiamato a far parte della Commissione il preside dell'Istituto predetto, e, in luogo del membro di cui al n. 3), sarà chiamato un insegnante di ruolo dello stesso Istituto.
I criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi considerati nel presente articolo sono stabiliti dalla allegata tabella B).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-4