Art. 2
In vigore dal 27 mar 1962
L'iscrizione nel ruoli speciali transitori di cui alle lettere a), c), d) del n. 1 del precedente articolo (insegnanti, maestre giardiniere, assistenti degli istituti statali per sordomuti) e di cui al n. 2 dello stesso articolo (maestre dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base a graduatorie di merito, distinte per le singole specie di posti, nelle quali sono collocati coloro che, in possesso dei prescritti titoli di studio, abbiano prestato, alla data del 30 giugno 1948, servizio non di ruolo negli istituti statali per sordomuti e nella scuola statale di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma, per almeno quattro anni, di cui non meno di due nel quinquennio scolastico 1943/44 - 1947/48.
Il periodo di servizio è ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nell'anzidetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che comunque appartengano a categorie alle quali siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.
Il periodo di servizio è ridotto a un anno, prestato nell'anzidetto quinquennio, per coloro che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nelle prove di esame di un precedente concorso indetto dallo Stato per posti corrispondenti a quelli ai quali essi aspirano, negli istituti statali per sordomuti e nella scuola statale di metodo sopra indicata.
Ai fini della validità di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico, durante le vacanze estive.
Agli effetti dell'immissione nel ruolo speciale transitorio degli assistenti degli istituti statali per sordomuti, è valido anche il servizio non di ruolo prestato come insegnante negli istituti stessi.
Nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti possono essere immessi altresì gli assistenti di ruolo alla data del 30 giugno 1948, sempre che abbiano i titoli di studio prescritti ed abbiano un'anzianità di ruolo di quattro anni, ovvero di due o di un anno, qualora si trovino nelle condizioni rispettivamente previste nel secondo comma e nel terzo comma del presente articolo, ed abbiano, di fatto, prestato servizio, nei predetti anni, come insegnanti. Ove consegnano la nomina nel ruolo speciale transitorio predetto, essi conservano, durante la permanenza nel ruolo stesso, il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo da cui provengono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-2