Art. 3
In vigore dal 27 mar 1962
L'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui alla lettera b) del n. 1 del precedente (insegnanti di materie speciali negli istituti statali per sordomuti) è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base a graduatorie di merito, distinte per le singole specie di insegnamenti, nelle quali sono collocati coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo stesso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio scolastico 1943/44 - 1947/48 presso gli istituti statali per sordomuti.
Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni, di cui uno nel predetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.
Non è valutabile, ai fini della immissione nei ruoli speciali transitori, il servizio prestato per gli insegnamenti con un numero di ore settimanali inferiore a 10.
Ai fini della validità di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.
Non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio per coloro i quali, essendo in servizio presso gli istituti statali per sordomuti, in qualità di insegnanti di materie speciali alla data del 1 maggio 1948, avevano, a quella data, almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, prestato presso i suddetti istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-3