Art. 1
In vigore dal 27 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634;
Veduta la legge 21 dicembre 1955, n. 1363;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I ruoli speciali transitori, previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale insegnante e assistente non di ruolo degli istituti statali per sordomuti e dell'Istituto a Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, sono istituiti per le seguenti categorie:
1. Personale degli istituti statali per sordomuti:
a) insegnanti;
b) insegnanti di materie speciali;
c) maestre giardiniere;
d) assistenti.
2. Personale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista:
a) maestre.
Il numero dei posti riservati al ruolo speciale transitorio è determinato:
per ciascuna delle categorie indicate nei n. 1, lettere a), e), d) e n. 2, dal numero dei corrispondenti posti di ruolo vacanti alla data del 1 maggio 1948;
per la categoria indicata nel n. 1, lettera b), dal numero dei posti di incarico esistenti di fatto alla predetta data del 1 maggio 1948, secondo la situazione dei singoli istituti.
Il numero dei posti predetti di ruolo speciale transitorio, così determinato, è indicato nella tabella A), annessa al presente decreto, nella quale sono indicati altresì i titoli di studio prescritti per accedere a tali posti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-1