Art. 8

In vigore dal 27 mar 1962
Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti. Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi per servizio. A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall', comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-8

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