Art. 9
In vigore dal 27 mar 1962
Le graduatorie, formate ai sensi dell', non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità della operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-9