Art. 10
In vigore dal 27 mar 1962
Per gli insegnanti di materie speciali degli istituti statali per sordomuti, il cui orario non raggiunga quello normale di 25 ore settimanali di lezione, il trattamento economico è calcolato a venticinquesimi, in relazione alle ore d'insegnamento, sulla base dello stipendio spettante per legge agli insegnanti di cui al n. 1 dell'annessa tabella A.
Il personale insegnante immesso nel ruolo speciale transitorio compie un triennio di prova; se questa risulta favorevole, esso è confermato nei ruoli speciali anzidetti, altrimenti è licenziato a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
Il personale assistente immesso nel ruolo speciale transitorio compie un anno di prova; si applicano, per detto personale, le disposizioni contenute nell', commi terzo, quarto, quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-10