Capo II

Art. 8

In vigore dal 5 mag 1961
Il Ministero della sanità concorre alle spese per l'istituzione ed il funzionamento di ciascun centro con un contributo da prelevarsi dai relativi stanziamenti di bilancio. Il contributo per il funzionamento dei centri è a carattere annuo continuativo. La misura del contributo e le modalità di funzionamento del centro sono stabilite per convenzione tra l'Amministrazione interessata, ed il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-8

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