Capo II
Art. 5
In vigore dal 5 mag 1961
La istituzione e la gestione dei centri può essere affidata agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azione di prevenzione e di assistenza di malattie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-5