Capo II
Art. 7
In vigore dal 5 mag 1961
Le Amministrazioni degli enti, presso i quali i centri sono istituiti, possono contribuire alla gestione dei centri medesimi, fornendo i locali, le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari nei limiti statutari e delle possibilità di bilancio.
La gestione dei centri è distinta da quella degli altri servizi degli enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-7