Capo II
Art. 10
In vigore dal 5 mag 1961
All'onere derivante dall'applicazione degli e seguenti del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire un miliardo novecento milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 61 per lire un miliardo quattrocento cinquanta milioni, del capitolo 62 per lire settanta milioni e del capitolo 72 per lire trecento ottanta milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-10