Capo II

Art. 6

In vigore dal 5 mag 1961
I centri per le malattie sociali perseguono le seguenti finalità: a) curano la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia; b) attuano le misure di profilassi e di prevenzione; c) erogano prestazioni ambulatoriali a favore dei malati; d) promuovono, quando si renda opportuno, il ricovero dei malati in ospedale e quello dei bambini in colonie apposite; e) effettuano il controllo sanitario dei guariti e degli stabilizzati; f) eseguono studi e ricerche sull'origine delle malattie sociali e sui mezzi per prevenirle e combatterle; g) curano, per la difesa contro le malattie sociali, la propaganda e la educazione sanitaria; h) provvedono all'esecuzione dei programmi sanitari contro le malattie sociali, predisposti dal Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-6

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