Capo II

Art. 4

In vigore dal 5 mag 1961
Il Ministero della sanità promuove l'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni. Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali forme morbose possono essere qualificate come malattie sociali ai fini dell'applicazione della presente legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-4

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