Art. 7
In vigore dal 11 mar 1961
In ogni Comune è costituita con provvedimento del sindaco una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.
La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: del segretario comunale; del dirigente dell'Ufficio comunale di statistica (ove esista); del veterinario comunale; di un rappresentante della sezione comunale dell'Unione provinciale degli agricoltori; di un rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti; di un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori dell'agricoltura; di un rappresentante dei tecnici agricoli; del locale agente del Consorzio agrario provinciale (ove esista); del direttore didattico (ove esista) oppure di un insegnante elementare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-7