Art. 6

In vigore dal 11 mar 1961
In ogni Provincia è costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza. La Commissione, presieduta dal prefetto, è composta: del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vicepresidente; del segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; del capo dell'ispettorato ripartimentale o distrettuale delle foreste; del capo dello Ufficio tecnico erariale; del veterinario provinciale; di un rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori; di un rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti; di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura; di un rappresentante dei tecnici agricoli; del dirigente del Consorzio agrario provinciale; di un rappresentante del Provveditorato agli studi; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica con funzioni di segretario.
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