Art. 10
In vigore dal 11 mar 1961
L'Istituto centrale di statistica, su proposta degli Uffici comunali di censimento, provvede a determinare il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun Comune.
I rilevatori sono scelti tra persone riconosciute idonee ad espletare i compiti loro affidati, possibilmente tra dipendenti del Comune, della Pubblica, amministrazione o di Enti pubblici. Essi vengono nominati dal sindaco.
Ai rilevatori sarà corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso globale, nella misura che verrà determinata dall'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-10