Art. 11

In vigore dal 11 mar 1961
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel Comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o più Comuni, le aziende vengono censite nel Comune in cui è situato il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-11

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