Art. 12
In vigore dal 11 mar 1961
È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione del censimento. In caso di rifiuto o di comunicaZione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, con le modifiche di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-12