Art. 18

In vigore dal 11 mar 1961
Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione del presente censimento è tutelato dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 modificato dall', secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947,
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