Art. 19
In vigore dal 11 mar 1961
Ai Comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione sarà rilasciato un diploma d'onore, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dell'Istituto centrale di statistica.
A tutti coloro che si siano distinti in attività e zelo ai fini della buona riuscita del censimento sarà rilasciato dall'Istituto centrale di statistica un diploma di benemerenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-19