Art. 20
In vigore dal 11 mar 1961
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA GONELLA - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 8. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-20