Art. 5

In vigore dal 11 mar 1961
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini del censimento: a) gli Uffici provinciali di censimento aventi il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate agli Uffici comunali e di coordinare l'attività degli Uffici intercomunali di censimento. La qualifica e i compiti dell'Ufficio provinciale di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria e agricoltura; b) gli Uffici intercomunali di censimento aventi il compito di fornire l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento ai Comuni ad essi assegnati dallo Istituto centrale di statistica. Agli uffici intercomunali di censimento sono preposti, su designazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i "corrispondenti" dell'Istituto per le statistiche agrarie presso gli organi periferici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (uffici staccati, sezioni staccate, condotte agrarie) e, nel caso del Comune capoluogo, l'"addetto statistico" dell'Ispettorato stesso; c) gli Uffici comunali di censimento aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nello ambito dei rispettivi territori. La qualifica e i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano all'Ufficio di statistica; in mancanza di questo, sono attribuiti all'Ufficio che sarà costituito dal sindaco. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'Ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-5

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